Sez. L, Sentenza n. 3135 del 17/03/1993 (Rv. 481426 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere | Opzione ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Intimazione del licenziamento successiva all'esercizio della relativa facoltà - Illegittimità - Presentazione della domanda di pensione successiva al recesso - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere
L'esercizio della facoltà di opzione di cui all'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791 - convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982 n. 54 - per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite dell'età pensionabile, pur se subordinata alla condizione del mancato conseguimento o dell'omessa richiesta di una pensione I.N.P.S., comporta l'illegittimità del licenziamento intimato dopo l'esercizio dell'opzione anche nell'ipotesi in cui successivamente al recesso del datore di lavoro sia stata presentata domanda di pensione, comunque priva di effetti retroattivi. (Nella specie la C.S. nell'enunciare il predetto principio non ha statuito, in relazione ai limiti del ricorso, in ordine alla questione della configurabilità di una causa di sopravvenuta cessazione del proseguito rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)