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Sez. L, Sentenza n. 3475 del 26/04/1990 (Rv. 466834 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PREVIDENZA - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EX ART. 5, PRIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 521 DEL 1961 - CARATTERE FACOLTATIVO.*
Stato
decisa il 1990-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466834-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PREVIDENZA - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EX ART. 5, PRIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 521 DEL 1961 - CARATTERE FACOLTATIVO.*

Il beneficio della riduzione contributiva previsto dall'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 marzo 1961 n. 521 (regolamento di attuazione della cassa nazionale di previdenza per ingegneri ed architetti) in relazione ai periodi di contemporanea iscrizione ad altra Forma di previdenza ha carattere non obbligatorio ma facoltativo (con la conseguente totale computabilità della contribuzione versata in misura intera), attese la chiarezza e l'inequivocità della citata norma - del resto inidonea, per la sua natura regolamentare, a mutare la previsione dell'art. 23 della legge 4 marzo 1958 n. 179 (istitutivo della cassa) - e non potendo trarsi argomento in contrario dalle Disposizioni dei commi secondo e terzo dello stesso art. 5 citato, relative all'obbligatorietà della comunicazione del verificarsi o del cessare della condizione per l'attribuzione del beneficio, essendo esse strumentali all'attuazione del beneficio stesso.*

Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179 art. 23, DPR 31/03/1961 num. 521 art. 5, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)