Sez. L, Sentenza n. 3149 del 24/05/1985 (Rv. 440844 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. - DELIBAZIONE DELLA QUERELA E PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE - INTERVENTO DEL P.M. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. - DELIBAZIONE DELLA QUERELA E PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE - INTERVENTO DEL P.M. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La querela di falso proposta in corso di causa non dà origine, di per sè, al procedimento di verificazione della prova documentale con essa impugnata, che a pena di nullità insanabile deve essere trattato e deciso in contraddittorio necessario del pubblico ministero, ma quell'effetto realizza soltanto se e quando il giudice davanti al quale è stata proposta, a seguito di delibazione della sua ammissibilità e concreta utilità, ne autorizza la presentazione, davanti a sè o davanti al diverso giudice competente, mediante atto che da inizio al vero e proprio procedimento di falso civile. Di conseguenza, la preliminare delibazione della querela di falso e la pronuncia del provvedimento che ne autorizza la presentazione, ovvero non la consente, costituiscono attività inerenti non già al procedimento di falso civile, di cui è necessario litisconsorte il pubblico ministero e che non ha ancora avuto inizio, bensì all'istruzione del procedimento principale, al quale invece il pubblico ministero, salvo che non vi partecipi per diversa autonoma ragione, è e resta estraneo. (Conf 2992/84, mass n 435032).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)