Sez. 1, Sentenza n. 12490 del 11/12/1998 (Rv. 521562 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notifica degli estremi della violazione - Termini - Decorrenza - Criteri - Pendenza dell'accertamento penale - Rilevanza - Limiti - Sospensione per pregiudizialità dell'accertamento penale - In sede di opposizione alla ordinanza ingiunzione - Ammissibilità - In sede amministrativa - Ammissibilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, il termine di novanta giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuta compiere - l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione. Tale indagine, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, deve avvenire entro un termine congruo, ciò che non sarebbe se la pendenza prolungata di un procedimento penale venisse considerata elemento idoneo a dilatare i tempi della verifica amministrativa. Nè è configurabile, nella fase della contestazione della infrazione amministrativa, un obbligo - od anche una semplice facoltà - di sospensione per la pregiudizialità dell'accertamento penale, consentita solo in sede di opposizione alla ordinanza ingiunzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)