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Sez. 3, Sentenza n. 1866 del 18/02/2000 (Rv. 534089 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notifica degli estremi della violazione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale - Accertamento - Criteri - Valutazione riservata giudice di merito.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534089-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 14 della legge 689 del 1981, gli estremi della violazione che non sia stata contestata immediatamente devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento (o centottanta giorni per le violazioni previste dall'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali). Nell'individuazione del "dies a quo" di detto termine l'attività di accertamento è comprensiva anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito. Compete poi al giudice di merito, che può esaminare tutti gli atti relativi all'accertamento, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per pervenire ad un completo accertamento dell'illecito, in modo da individuare il "dies a quo" di decorrenza del termine (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza considerare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione, aveva fatto coincidere l'accertamento con la commissione della violazione di cui al comma secondo dell'art. 63 della legge n. 3428 del 1990).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)