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Sez. L, Sentenza n. 874 del 02/02/1999 (Rv. 522855 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Recesso del datore di lavoro - Atto unilaterale recettizio - Art. 1334 cod. civ. - Applicabilità - Successiva entrata in vigore di norma innovativa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522855-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, è assoggettato alla norma dell'art. 1334 cod. civ. e pertanto produce effetto nel momento in cui il lavoratore riceve l'intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la verifica e le condizioni che legittimano l'esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato e non già con riguardo, ove il licenziamento sia stato intimato con preavviso, al successivo momento della scadenza del preavviso stesso. Ne deriva, in base al principio "tempus regit actum" l'irrilevanza di norme disciplinanti la materia in modo innovativo, entrata in vigore dopo il suddetto momento di perfezionamento, durante il periodo di preavviso.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)