Sez. 1, Sentenza n. 1230 del 09/02/1999 Cc. (dep. 12/04/1999) Rv. 212970 - 01
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - ESECUTIVITÀ | Attestazione del cancelliere in calce al titolo del suo passaggio in giudicato - Necessità - Esclusione.
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - ESECUTIVITÀ
Poiché l'efficacia esecutiva è una caratteristica intrinseca della sentenza divenuta irrevocabile, non è necessaria, ai fini della formazione del titolo esecutivo e della legittima emissione dell'ordine di carcerazione, l'attestazione del cancelliere in calce alla sentenza circa l'avvenuto passaggio in giudicato di essa, allorché esso non sia controverso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 650, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 27, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 27, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 28, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)