Sez. 2, Sentenza n. 483 del 18/02/1972 (Rv. 356445 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONDIZIONI - RAPPORTO TRA FATTO NOTO ED IGNOTO - IPOTIZZABILITA DI DIVERSE CONCLUSIONI - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONDIZIONI - RAPPORTO TRA FATTO NOTO ED IGNOTO - IPOTIZZABILITA DI DIVERSE CONCLUSIONI - ESCLUSIONE.*
Il giudizio fondato sulle presunzioni, che trova applicazione nelle situazioni di insufficienza delle prove dirette, consiste in una inferenza (o nesso di dipendenza coerente) da fatti noti a fatti ignorati sulla base della probabilita di un certo tipo di connessione tra fatti. La non piena coerenza logico-dimostrativa dell'inferenza presuntiva rende necessario in Sede di utilizzazione giudiziaria delle presunzioni sia il riferimento a premesse gravi, precise e concordanti, sia la valutazione globale della loro sufficienza, sia l'univocita della conclusione rispetto alle premesse con esclusione di conclusioni alternative. (V 1441'70, mass n 347253).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)