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Sez. 1, Sentenza n. 3448 del 20/12/1973 (Rv. 367440 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RELAZIONE TRA FATTO NOTO ED IGNOTO - CONSEGUENZA ASSOLUTAMENTE NECESSARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367440-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RELAZIONE TRA FATTO NOTO ED IGNOTO - CONSEGUENZA ASSOLUTAMENTE NECESSARIA - ESCLUSIONE.*

In tema di prova per presunzioni il fatto ignoto, dedotto da quello noto, non deve essere la conseguenza necessitata, ineluttabile ed univoca del processo logico seguito, non deve presentare il carattere dell'assoluta certezza, essendo sufficiente che l'operata inferenza risponda a un canone di probabilita, ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza puo verificarsi secondo una regola di esperienza colta dal giudice nella sua prudenza per affermare un determinato convincimento. Occorre pur sempre, tuttavia, che l'esistenza del fatto ignoto derivi dal fatto noto come conseguenza logica possibile, alla stregua del criterio di normalita che comporta probabilita di sussistenza e compatibilita del fatto supposto con quello accertato. (V 1605/72, mass n 358399; 483/72, mass n 356445; (V 378/72, mass n 356270; 3005/71, mass n 354285).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)