Sez. L, Sentenza n. 10461 del 30/10/1990 (Rv. 469566 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - POSIZIONE DEL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - POSIZIONE DEL LAVORATORE.*
Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604) determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del reparto cui è addetto il lavoratore, questi non può invocare (come è invece nell'ipotesi di licenziamento collettivo) situazioni personali per ottenere che la scelta del licenziamento cada su altro soggetto, ma ha il diritto di pretendere di essere mantenuto in servizio nel solo caso in cui il datore di lavoro non dimostri anche l'impossibilità di una sua utilizzazione in altro settore della stessa azienda. (V 3705/87, mass n 452645; (Conf 368/88, mass n 456928).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)