diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3705 del 14/04/1987 (Rv. 452645 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - CONDIZIONI - DIRITTO DEL LAVORATORE DI ESSERE MANTENUTO IN SERVIZIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452645-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - CONDIZIONI - DIRITTO DEL LAVORATORE DI ESSERE MANTENUTO IN SERVIZIO - LIMITI.*

A differenza del licenziamento collettivo, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3 legge n. 604 del 1966) è determinato non da un generico ridimensionamento della attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto quel determinato lavoratore, il quale - anche se non può, in tal caso, invocare (diversamente che nella prima ipotesi) situazioni personali per ottenere che la scelta del licenziamento cada su altro soggetto - ha viceversa il diritto di pretendere di essere mantenuto in servizio ove il datore di lavoro non dimostri anche l'impossibilità di una sua utilizzazione in altro settore della stessa azienda. (V 375/87, mass n 450123; (V 5853/86, mass n 448247; (Conf 2849/85, mass n 440606; (Conf 624/84, mass n 432884; (Conf 4088/83, mass n 429047).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)