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Sez. L, Sentenza n. 368 del 19/01/1988 (Rv. 456928 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - SOPPRESSIONE DI REPARTO - DIRITTO DI UN LAVORATORE AD ESSO ADDETTO A FAR CADERE LA SCELTA DEL LICENZIANDO SU ALTRO SOGGETTO - INSUSSISTENZA - DIRITTO DI ESSERE MANTENUTO IN SERVIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456928-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - SOPPRESSIONE DI REPARTO - DIRITTO DI UN LAVORATORE AD ESSO ADDETTO A FAR CADERE LA SCELTA DEL LICENZIANDO SU ALTRO SOGGETTO - INSUSSISTENZA - DIRITTO DI ESSERE MANTENUTO IN SERVIZIO - CONDIZIONI.*

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604) determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del reparto cui è addetto il lavoratore, questi non può invocare (come è invece nell'ipotesi di licenziamento collettivo) situazioni personali per ottenere che la scelta del licenziamento cada su altro soggetto, ma ha il diritto di pretendere di essere mantenuto in servizio nel solo caso in cui il datore di lavoro non dimostri anche l'impossibilità di una sua utilizzazione in altro settore della stessa azienda. (V 3705/87, mass n 452645; (V 604/85, mass n 438819; (V 624/84, mass n 432884).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)