Sez. 1 - , Sentenza n. 20625 del 31/08/2017 (Rv. 645225 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - Notifica a mezzo PEC - Irritualità della consegna telematica - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie la S.C. ha escluso che la notifica a mezzo PEC attuata prima del 15 maggio 2014, giorno di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all’art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, che secondo i ricorrenti rendevano attuabile la notificazione a mezzo PEC, fosse inesistente, riscontrandone la nullità e il successivo raggiungimento dello scopo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)