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Sez. 2, Sentenza n. 9772 del 12/05/2016 (Rv. 639888 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Giudizi dinanzi al tribunale iniziati dopo il 30 giugno 2014 ed anteriori alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 ad opera del d.l. n. 83 del 2015 - Atto introduttivo - Deposito per via telematica anziché con modalità cartacee - Mera irregolarità - Raggiungimento dello scopo - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639888-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 363, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1 com. 19 n. 2, Legge 06/08/2015 num. 132 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)