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Sez. L, Sentenza n. 20314 del 09/10/2015 (Rv. 637253 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Ente pubblico non economico - Applicabilità - Limiti - Carattere imprenditoriale dell'attività - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637253-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, sancito dalla l. n. 1369 del 1960 (applicabile "ratione temporis"), si applica anche nel caso in cui il rapporto intercorra con enti pubblici non economici, ma limitatamente alle attività di carattere imprenditoriale, in quanto la legge citata si riferisce solo ad attività che, per i loro contenuti sostanziali, siano espressione dell'esercizio dell'impresa, dovendosi coordinare le disposizioni che stabiliscono il divieto, e le conseguenze della violazione dello stesso, con le altre norme che limitano o escludono la facoltà delle amministrazioni di assumere personale senza le formali e pubbliche procedure prescritte dal legislatore ed imposte dall'art. 97 Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto possibile la costituzione, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, di un rapporto di impiego con l'Automobile Club d'Italia dei dipendenti di un'impresa privata in convenzione con l'ente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)