Sez. L, Sentenza n. 6351 del 13/03/2013 (Rv. 625612 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Ente pubblico non economico - Applicabilità - Limiti - Carattere imprenditoriale dell'attività - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, sancito dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "ratione temporis"), trova applicazione anche nel caso in cui il rapporto intercorra con enti pubblici non economici, in relazione però non a tutte le attività svolte da tali enti, ma solo a quelle che abbiano carattere imprenditoriale, giacché la legge citata, pur non ponendo limitazioni in ordine alla eventuale natura pubblicistica del datore di lavoro, si riferisce tuttavia solo ad attività che, per i loro contenuti sostanziali, siano espressione dell'esercizio dell'impresa, dovendosi coordinare le disposizioni che stabiliscono il divieto e le conseguenze della violazione del divieto stesso con le altre norme che limitano o escludono la facoltà delle amministrazioni di assumere personale senza le formali e pubbliche procedure prescritte dal legislatore ed imposte dall'art. 97 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di lavoratori dipendenti da una società di informatica diretta al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con un Comune, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, in relazione all'attività di produzione, gestione e assistenza "software" per l'aggiornamento delle banche dati degli uffici dell'anagrafe, svolta all'interno dei locali comunali, durante l'orario di ufficio e sotto il controllo dei dirigenti amministrativi, trattandosi di compiti diretti al miglioramento e alla velocizzazione dei servizi forniti ai cittadini e, dunque, espressione di fini istituzionali dell'ente comunale, come tali non rientranti in attività imprenditoriale).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)