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Sez. U - , Sentenza n. 26989 del 27/12/2016 (Rv. 641810 - 02)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Accordo di ristrutturazione dei debiti - Decreto reso all'esito del reclamo ex artt. 183, comma 1, e 182-bis, comma 5, l.fall. - Diniego di omologazione - Ricorso straordinario per cassazione - Legittimati passivi - Individuazione - Legittimazione passiva del P.M. - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641810-02

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione introdotto con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. proposto dal debitore avverso il decreto con cui la corte d'appello, provvedendo sul reclamo ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., richiamato dall'art. 182-bis, comma 5, l.fall., ha negato l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, la legittimazione passiva non spetta al pubblico ministero, essendo quest’ultimo - la cui partecipazione nemmeno è prevista dalla disciplina speciale sul procedimento di ristrutturazione dei debiti - privo del potere d'impugnazione del provvedimento, bensì ai creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, ai quali si riferiscono gli effetti dell'accordo stesso, nonché agli altri interessati che abbiano proposto eventuale opposizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge Falliment. art. 182 bis com. 5, Legge Falliment. art. 183 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)