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Sez. U, Sentenza n. 9743 del 14/04/2008 (Rv. 602887 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | P.M. non titolare di autonomo potere di impugnazione - Ricorso per cassazione proposto dalla parte - Mancanza di notifica al P.M. del giudice "a quo" - Necessità di integrazione del contraddittorio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ad impugnazione di decreto di inammissibilità del concordato preventivo pronunciato dal tribunale.
Stato
decisa il 2008-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602887-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al P.M. presso il giudice a"a quo" in un procedimento in cui è previsto l'intervento dello stesso, la mancanza di notifica - che non costituisce motivo di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso - non rende neppure necessaria l'integrazione del contraddittorio tute le volte che (come nel caso di specie), non avendo il P.M. il potere di promuovere il procedimento, le sue funzioni si identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice "ad quem" e sono assicurate dalla partecipazione di quest'ultimo al giudizio di impugnazione; mentre, la suddetta integrazione è necessaria nelle sole controversie in cui il P.M. è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall'art. 72 cod. proc. civ. (In applicazione del suddetto principio la S.C. non ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il giudice "a quo" nel ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di non ammissione alla procedura di concordato preventivo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)