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Sez. 1, Sentenza n. 16136 del 22/07/2011 (Rv. 618799 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - RECLAMI | Provvedimento di nomina di C.T.U. - Reclamo - Legittimazione del P.M. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618799-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - RECLAMI

Nel procedimento per l'ammissione al concordato preventivo, il P.M. non è legittimato a proporre reclamo avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico, nominato dal giudice delegato, sia perché, a seguito della modifica introdotta con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con modifiche in l. 14 maggio 2005, n. 80), non gli è più riconosciuto il potere di intervento necessario nel procedimento in questione, sia perché non è applicabile l'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, in quanto incompatibile con la disposizione speciale contenuta nell'art. 26 legge fall. (applicabile alla procedura concordataria ex art. 164 legge fall.) che indica con precisione tutti i soggetti legittimati all'impugnazione dei provvedimenti di reclamo del giudice.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)