Sez. 5, Sentenza n. 6494 del 19/03/2007 (Rv. 596889 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIENDE, NAVI, AEROMOBILI | - Aziende - Art. 15 del T.U n. 346 del 1990 - Base imponibile- - Individuazione - Aziende appartenenti o meno a piccoli imprenditori - Criteri di valutazione - Portata - Diversità ed autonomia.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIENDE, NAVI, AEROMOBILI
In tema di imposta sulle successioni, l'art. 15 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 introduce criteri di valutazione delle aziende diversi a seconda che l'azienda sia appartenuta ad un piccolo imprenditore oppure ad un imprenditore non piccolo, come tale tenuto alla redazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 2214 cod.civ.. Nel caso in cui l'azienda sia appartenuta ad un piccolo imprenditore la base imponibile è costituita dal valore dei beni e dei diritti che la compongono, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nel precedente art. 12, al netto delle passività risultanti a norma dei successivi artt. da 21 a 23. Se, invece, l'azienda sia appartenuta ad un imprenditore non piccolo si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti e dell'avviamento. Si tratta di due criteri di valutazione diversi e del tutto autonomi, basati il primo sul valore venale dei beni, in difetto di una loro preesistente ed affidabile valutazione, e il secondo sul valore di inventario (sia delle attività che delle passività) e, quindi, su valori predeterminati secondo le regole contabili. La previsione dell'esclusione dei beni dalla base imponibile attiene soltanto al caso dell'azienda appartenuta al piccolo imprenditore, dotata di minore autonomia rispetto al patrimonio di natura esclusivamente personale del titolare, posto che la formulazione letterale della norma rende chiaro l'intento del legislatore di non estendere automaticamente l'esclusione al secondo caso, rispetto al quale non è stata ribadita, e di ricomprendere, invece, in entrambe le ipotesi l'avviamento, essendo stata espressamente reiterata la disposizione su tale valore, con ripetizione altrimenti non necessaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)