Sez. 5, Sentenza n. 5982 del 23/04/2001 (Rv. 546271 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE | Trasferimento d'azienda "iure successionis" - Valore dell'azienda - Computo - Avviamento - Inclusione - Necessità - Azienda organizzata secondo il modello dell'impresa familiare - Conseguenze - Riduzione dell'attivo tassabile - Condizioni e limiti - Mera allegazione dell'esistenza dell'impresa da parte degli eredi - Sufficienza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE
In base all'espressa previsione di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 346 del 1990, nell'attivo ereditario, in caso di trasferimento "iure successionis" di un'azienda, deve ricomprendersi (insieme con la somma dei valori dei beni e dei diritti che la costituiscono) anche l'avviamento, con la conseguenza che, ove l'azienda stessa sia stata esercitata sotto forma di impresa familiare, la decurtazione dell'attivo ereditario (in relazione, tra l'altro, al detto avviamento), e la conseguente decurtazione dell'attivo tassabile non sono invocabili per effetto della semplice allegazione, da parte degli eredi, della pregressa esistenza dell'impresa familiare, in assenza di specificazioni e prove sul concreto residuare di crediti spettanti ai collaboratori familiari, ed ancora insoluti al tempo della successione.
Riferimenti normativi: Legge 31/10/1990 num. 346 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)