Sez. 5, Sentenza n. 10956 del 14/05/2007 (Rv. 599217 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIENDE, NAVI, AEROMOBILI | Azienda - Attribuzione di valore pari a zero - Passività - Ulteriore computabilità - Esclusione - Perdite di esercizio - Computabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIENDE, NAVI, AEROMOBILI
In tema di imposta sulle successioni, qualora all'azienda compresa nell'asse ereditario venga attribuito un valore pari a zero, non sono ulteriormente computabili le passività aziendali, delle quali si è già, evidentemente, tenuto conto per azzerare il valore stesso. In particolare, con riguardo alla possibilità di sottrarre al valore dell'azienda (in concreto, già rapportato a zero) definito ai fini della determinazione dell'imposta le perdite di esercizio, queste, pur essendo elemento legato all'azienda da relazione d'interdipendenza, non sono suscettibili di essere algebricamente sottratte al valore delle relative componenti positive e negative, giacché, al pari dell'utile di esercizio, si pongono rispetto all'azienda ed alle sue componenti, come fattore non omogeneo, e quindi non direttamente commensurabile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 15, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 21, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)