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Sez. L, Sentenza n. 3040 del 08/05/1981 (Rv. 413595 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ERRORI VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE E RELATIVI A PAGAMENTI SENZA PREAVVISO ALLO INTERESSATO - DISCIPLINA EX ART 80, TERZO COMMA, DEL RD N 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413595-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ERRORI VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE E RELATIVI A PAGAMENTI SENZA PREAVVISO ALLO INTERESSATO - DISCIPLINA EX ART 80, TERZO COMMA, DEL RD N 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITA.*

La norma del terzo comma dell'art 80 del RD 28 agosto 1924 n 1422 - la quale, regolando l'ipotesi in cui l'ente previdenziale sia incorso in errore nella liquidazione della pensione, stabilisce che le rettifiche di eventuali errori, intervenute dopo il decorso di un anno dalla comunicazione (dell'assegnazione della pensione) allo interessato, non hanno effetto sui pagamenti eseguiti, salvo che detti errori siano dovuti a dolo dell'interessato stesso - e inapplicabile all'ipotesi (regolata, percio, dai principi generali sul pagamento dell'indebito) di errori verificatisi successivamente alla liquidazione della pensione e relativi a pagamenti, non conformi al provvedimento di liquidazione, dei quali non viene dato alcun preventivo avviso all'interessato. (V 3670/76, mass n 382395; (V 1584/73, mass n 364412).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)