diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1584 del 28/05/1973 (Rv. 364412 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - MAGGIORAZIONE PER FIGLI MINORENNI - MANCATA COMUNICAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL DICIOTTESIMO ANNO DA PARTE DEL FIGLIO - RIDUZIONE DELLA PENSIONE PER RECUPERO DELLE SOMME NON DOVUTE - EFFICACIA RETROATTIVA - ART 80, COMMA TERZO RD N 1422 DEL 1924 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364412-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - MAGGIORAZIONE PER FIGLI MINORENNI - MANCATA COMUNICAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL DICIOTTESIMO ANNO DA PARTE DEL FIGLIO - RIDUZIONE DELLA PENSIONE PER RECUPERO DELLE SOMME NON DOVUTE - EFFICACIA RETROATTIVA - ART 80, COMMA TERZO RD N 1422 DEL 1924 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

Nel caso in cui il pensionato non comunichi all' INPS che un suo figlio ha raggiunto il diciottesimo anno di eta, per cui non gli spetta piu la maggiorazione di un decimo della pensione, e l' istituto proceda dopo un certo tempo a ridurre l'assegno fino a recuperare la somma indebitamente versata, non puo invocarsi l'art 80, terzo comma, RD 28 agosto 1924 n 1422, il quale, regolando l'ipotesi in cui l' ente previdenziale sia incorso in errore nella liquidazione di una pensione, stabilisce che le rettifiche, intervenute dopo la scadenza di un anno dall'assegnazione della pensione, non hanno effetto sui pagamenti gia effettuati, quando l'errore non sia dovuto a dolo dell'interessato. Infatti tale norma non concerne l'ipotesi di errori che possono verificarsi successivamente alla liquidazione della pensione e tanto meno di errori nei pagamenti, di cui non viene dato alcun avviso preventivo all'interessato; essa non deroga neppure al potere di annullamento spettante all' istituto in ipotesi di illegittimita per vizi che inficiano l'atto di assegnazione della pensione, rendendolo inidoneo alla valida Costituzione di una posizione assicurativa, bensi si riferisce all'ipotesi di inesistenza di fatti o di norme assunti a presupposto dell'assegnazione della pensione e si limita a temperare gli effetti retroattivi di tale potere. (V 127/69, mass n 339827; 1349/67, mass n 327941).*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 141, Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)