Sez. L, Sentenza n. 3670 del 20/10/1976 (Rv. 382395 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - FATTI SOPRAVVENUTI COMPORTANTI RIDUZIONE DELL'ASSEGNO - MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ASSISTITO - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART 80 DEL RD N 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITA - DOLO DELL'ASSICURATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - FATTI SOPRAVVENUTI COMPORTANTI RIDUZIONE DELL'ASSEGNO - MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ASSISTITO - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART 80 DEL RD N 1422 DEL 1924 - INAPPLICABILITA - DOLO DELL'ASSICURATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La ripetizione, da parte dell'INPS, di somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione (nella specie, di vecchiaia), per avere l'assistito omesso di comunicare fatti sopravvenuti alla liquidazione della pensione e comportanti la riduzione del relativo assegno (nella specie, godimento di altra pensione), non e soggetta alle Disposizioni di cui all'art 80 terzo comma del RD 28 agosto 1924 n 1422, e, pertanto, non presuppone il dolo dell'assicurato. Detta norma, infatti, riguarda la diversa ipotesi della ripetizione di somme indebitamente corrisposte per errori verificatisi nella fase di liquidazione della pensione. (V 1584/73, mass n 364412).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)