Sez. 1, Sentenza n. 6312 del 28/10/1986 (Rv. 448539 - 01)
ASSEGNO - ADEGUAMENTO AUTOMATICO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
ASSEGNO - ADEGUAMENTO AUTOMATICO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'adeguamento automatico dell'assegno di divorzio, che è consentito quando, a fronte di un sicuro deterioramento della posizione del titolare dell'assegno per effetto del fenomeno inflattivo, si possa ritenere con certezza che i redditi del coniuge obbligato si gioveranno di un aumento idoneo a compensare il diminuito potere di acquisto della moneta, può essere fissato anche attraverso criteri diversi dal ricorso agli indici "ISTAT", quale quello costituito dalla Determinazione dell'assegno medesimo in una misura percentuale del reddito di lavoro dipendente del suddetto obbligato. (V 169/82, mass n 417849).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)