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Sez. 1, Sentenza n. 1315 del 17/03/1989 (Rv. 462169 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - ADEGUAMENTO AUTOMATICO - AMMISSIBILITĂ€ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462169-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - ADEGUAMENTO AUTOMATICO - AMMISSIBILITĂ€ - LIMITI.*

Nella liquidazione dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, la fissazione di criteri di adeguamento automatico, per compensare il sicuro deterioramento della posizione del titolare per effetto del fenomeno inflattivo, può ritenersi consentita solo se e nei limiti in cui, in relazione alla concreta natura dei redditi dell'obbligato, sia desumibile, secondo parametri di certezza, un loro incremento futuro, pur se ricollegabile allo stesso deprezzamento della moneta. (V 1169/87, mass n 450717; (V 6312/86, mass n 448539; (V 1710/85, mass n 439670).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)