Sez. 1, Sentenza n. 1315 del 17/03/1989 (Rv. 462169 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - ADEGUAMENTO AUTOMATICO - AMMISSIBILITĂ€ - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - ADEGUAMENTO AUTOMATICO - AMMISSIBILITĂ€ - LIMITI.*
Nella liquidazione dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, la fissazione di criteri di adeguamento automatico, per compensare il sicuro deterioramento della posizione del titolare per effetto del fenomeno inflattivo, può ritenersi consentita solo se e nei limiti in cui, in relazione alla concreta natura dei redditi dell'obbligato, sia desumibile, secondo parametri di certezza, un loro incremento futuro, pur se ricollegabile allo stesso deprezzamento della moneta. (V 1169/87, mass n 450717; (V 6312/86, mass n 448539; (V 1710/85, mass n 439670).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)