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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 19 novembre 1981, causa 106/80

Decisione
decisa il 1981-11-19
ECLI
ECLI:EU:C:1981:272

Epigrafe

Nella causa 106/80, Bernard Fournier, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Ernest Arendt, 34b, rue Philippe-II, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Denise Sorasio, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'aw. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto la condanna della convenuta a risarcire il ricorrente per danni subiti e a tener conto, nel calcolo della pensione di anzianità del ricorrente, di taluni periodi di lavoro da questi effettuati come ausiliario, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn; cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

paragrafo 1
II ricorrente, sig. Bernard Fournier, entrava in servizio presso la Commissione in data 1° settembre 1964. La sua situazione amministrativa costituiva oggetto di vari contratti successivi e può riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › a) Periodo coperto da vari contratti di ausiliario (1° settembre 1964-31 dicembre 1968)

paragrafo 1
Il Fournier veniva assunto in forza d'un contratto datato 12 agosto 1964 come agente ausiliario per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1o settembre 1964, con inquadramento nella categoria A, gruppo I, 2a classe, e con attribuzioni di collaboratore scientifico presso la direzione generale «Relazioni esterne». Con decisione della Commissione 2 marzo 1966, egli veniva assegnato alla direzione generale «Mercato interno», direzione «Industria, artigianato e commercio», con effetto dal 1o gennaio 1966. Il suo contratto d'ausiliario veniva prorogato a più riprese, da ultimo il 10 luglio 1968, con effetto sino al 31 dicembre 1968.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › b) Periodo coperto da vari contratti di temporaneo (1° gennaio 1969-31 dicembre 1971)

paragrafo 1
In seguito, l'interessato veniva assunto in base ad un contratto datato 20 gennaio 1969, come agente temporaneo, nella categoria B, grado 1, 3° scatto, per un periodo di tre mesi a partire dal 1o gennaio 1969, per esercitare la funzione di assistente principale. In tale qualità egli veniva assegnato alla direzione generale «Affari economici e finanziari».
paragrafo 2
Con atto depositato il 21 aprile 1969, l'interessato proponeva alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avente ad oggetto l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione alla sua domanda di esser nominato in ruolo col grado A 4. Il ricorso veniva dichiarato irricevibile (sentenza 13 maggio 1970, causa 18/69, B. Fournier c/Commissione, Race. 1970, pag. 249).
paragrafo 3
Il contratto 20 gennaio 1969 veniva prorogato varie volte e da ultimo il 3 giugno 1971, con effetto sino al 31 dicembre dello stesso anno.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › e) Periodo coperto da vari contratti di ausiliario (1° gennaio-31 dicembre 1972)

paragrafo 1
Dato che una nuova proroga di quest'ultimo contratto non era più possibile a termini dell'art. 8, 2° comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «regime»), il Fournier veniva assunto in base ad un contratto datato 11 gennaio 1972, come agente ausiliario, nella categoria A, gruppo I, 2 a classe, per un periodo di tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 1972, per esercitare le funzioni di dipendente incaricato di studi. In tale qualità, egli veniva assegnato alla direzione generale «Aiuto allo sviluppo». Tale contratto veniva in un primo tempo prorogato sino al 30 giugno e poi sino al 31 dicembre 1972.
paragrafo 2
Il 4 dicembre 1972, il Fournier presentava alla Commissione una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere che la sua posizione amministrativa venisse regolarizzata con la nomina in ruolo in una carriera, in un grado e in uno scatto conformi ai suoi titoli, alle sue attitudini, alla sua esperienza, alla sua età ed alla sua anzianità.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › d) Periodo coperto da un contratto di temporaneo (1o gennaio 1973-30 aprile 1973)

paragrafo 1
Poiché il contratto di ausiliario non poteva più, alla data del 31 dicembre 1972, essere prorogato (art. 52 del regime), il 21 febbraio 1973 la Commissione decideva di acconsentire alla stipulazione col Fournier di un contratto di temporaneo, con inquadramento nel grado A 6, 3° scatto, per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1o gennaio 1973. Il contratto veniva stipulato il 9 marzo 1973 e l'interessato era assegnato alla direzione generale «Sviluppo e cooperazione».

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › e) Nomina in ruolo

paragrafo 1
Con decisione 19 luglio 1973, egli veniva nominato, a norma degli artt. 1, 29 n. 2, 31, 32 e 34 dello Statuto, dipendente in prova, con inquadramento nel grado A 6, 3° scatto, e con la qualifica di amministratore, ed assegnato alla direzione generale «Sviluppo e cooperazione», direzione «Programmi e progetti del FES», divisione «Formazione, tirocini, colloqui», a far data dal 1° maggio 1973. Allo scadere del periodo di prova, con decisione 25 aprile 1974 egli veniva nominato in ruolo, con effetto dal 1o aprile 1974. Il 1° luglio 1975, egli veniva assegnato alla divisione VIII-D-4 «Formazione».

SENTENZA › In fatto › II — Il procedimento e le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Con lettera 29 marzo 1979, registrata presso la segreteria della Commissione il 30 dello stesso mese, il Fournier presentava una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecito comportamento della Commissione riguardo alla sua carriera. Tale domanda veniva respinta con lettera 1o agosto 1979 del direttore generale del personale e dell'amministrazione.
paragrafo 2
Avverso la reiezione della sua domanda, il Fournier presentava un reclamo in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, reclamo che veniva registrato in segreteria il 25 ottobre 1979 e che mirava al risarcimento dei danni subiti dall'interessato e alla presa in considerazione, da parte della Commissione, del lavoro da lui prestato come agente ausiliario per il calcolo delle sue spettanze di pensione.
paragrafo 3
Allo scadere del termine di cui all'art. 90, n. 2, in fine, il Fournier proponeva alla Corte il presente ricorso depositato il 28 marzo 1980.
paragrafo 4
Nell'atto introduttivo, egli fa carico alla Commissione di averlo lasciato in una situazione d'incertezza e di precarietà, di averlo adibito e di adibirlo tuttora a compiti subalterni non consoni neppure ad un principiante e sostiene che tale comportamento illecito della Commissione ha arrecato danno alla sua salute ed a quella della propria famiglia.
paragrafo 5
Nel frattempo, l'autorità che ha il potere di nomina statuiva, il 19 maggio 1980, sul reclamo sottopostole dall'interessato e, in data 22 maggio 1980, gli notificava la propria decisione.
paragrafo 6
Con questo provvedimento si dà in parte soddisfazione all'interessato nella misura in cui la Commissione decide di prendere in considerazione, nel regime pensionistico delle Comunità, i periodi di attività compiuti dall'interessato, in base a contratto di ausiliario, dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1968 e dal 1o gennaio 1972 al 31 dicembre dello stesso anno. Ne risulta che per una parte del periodo di attività compreso fra il 1° settembre 1964 e il 31 dicembre 1968 (già menzionato sub a) e per l'intero periodo lavorativo compreso fra il 1o gennaio 1972 ed il 31 dicembre dello stesso anno (già menzionato sub e), la Commissione ha deciso che i contratti di ausiliario di cui trattasi vanno considerati come contratti di temporaneo, con ogni conseguenza giuridica per quanto riguarda il calcolo della pensione di anzianità ad esso relativo.
paragrafo 7
Pertanto, nella replica, depositata il 30 dicembre 1980, il ricorrente adeguava le sue conclusioni a questa nuova situazione.
paragrafo 8
Tenuto conto dell'ordinanza 7 maggio 1980, con la quale venivano dichiarati irricevibili i ricorsi di sua moglie e dei suoi figli (causa riunite 114-117/79), il ricorrente, nella replica depositata il 30 dicembre 1980, ha chiesto alla Corte di statuire anzitutto sulla ricevibilità della domanda di risarcimento.
paragrafo 9
Allo stato attuale del procedimento il Fournier conclude che la Corte voglia:

SENTENZA › In fatto › II — Il procedimento e le conclusioni delle parti › A. Sul capo della domanda relativo al risarcimento dei danni:

paragrafo 1
1) statuire sulla ricevibilità del ricorso, dichiarandolo ricevibile; 2) prima di pronunciarsi nel merito, ordinare la riapertura della fase scritta, per lo scambio della replica e della controreplica e per la fase orale;

SENTENZA › In fatto › II — Il procedimento e le conclusioni delle parti › B. Sul capo della domanda relativo alle spettanze di pensione:

paragrafo 1
3) statuire che tutti i contratti stipulati dalla Commissione col ricorrente nel periodo 1° settembre 1964-31 dicembre 1965 vanno considerati come stipulati con un agente temporaneo; 4) condannare la Commissione a tener conto del suddetto periodo per il calcolo della pensione di anzianità del ricorrente nel regime pensionistico comunitario e per il calcolo dei suoi anni di servizio ai sensi dell'art. 77, 1° comma, dello Statuto; 5) annullare, di conseguenza, la decisione della Commissione 22 maggio 1980 in risposta al reclamo del ricorrente registrato il 25 ottobre 1979 e, ove occorra, il silenzio-rifiuto, indi le decisioni espresse (1o agosto 1979) di reiezione della domanda del ricorrente registrata il 29 marzo 1979 e il silenzio-rifiuto opposto al summenzionato reclamo; 6) condannare la Commissione alle spese.
paragrafo 2
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 3
dichiarare il ricorso irricevibile e, comunque, respingerlo; condannare il ricorrente alle spese.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) he deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 5
Allo stato attuale del procedimento, questo verte sulla ricevibilità del ricorso in quanto diretto al risarcimento dei danni ed alla presa in considerazione del periodo 1o settembre 1964-31 dicembre 1965 ai fini del calcolo della pensione di anzianità del ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › a) Sulla ricevibilità del ricorso in quanto mira al risarcimento dei danni

paragrafo 1
Nel controricorso, la Commissione dedùce che il ricorso è irricevibile in quanto il ricorrente, il 21 aprile 1969, proponeva un ricorso diretto all'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione alla sua domanda di nomina in ruolo col grado A 4 e alla declaratoria ch'egli dovesse essere nominato in ruolo con tale grado. Il ricorso veniva dichiarato irricevibile. Analogamente, in data 4 dicembre 1972, il ricorrente presentava alla Commissione una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere che venisse regolarizzata la sua posizione amministrativa in una carriera, in un grado e in uno scatto conformi alle sue aspirazioni. Tale domanda non otteneva l'esito che il ricorrente si aspettava.
paragrafo 2
Riguardo al presente ricorso, la convenuta ribatte che il ricorrente non può ottenere, grazie ad un'azione di risarcimento, vantaggi equivalenti a quelli che gli sono stati rifiutati con una decisione avverso la quale l'azione di annullamento è stata dichiarata irricevibile e nessuna azione è stata tempestivamente esperita.
paragrafo 3
Nella replica, il ricorrente ritorce che gli illeciti addebitati alla convenuta costituiscono un tutto unico e che alcuni addebiti sono sempre, attuali. Egli sottolinea che i più rilevanti danni subiti, cioè quelli che riguardano il suo stato di salute, non sono tali che una sentenza d'annullamento di questa o quella decisione avrebbe potuto ripararli.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › b) Sulle spettanze di pensione

paragrafo 1
Nella replica, il ricorrente precisa in primo luogo che la controversia in merito alle spettanze di pensione si limita ora, a causa della decisione della Commissione 22 maggio 1980, al periodo 1° settembre 1964 - 31 dicembre 1965 (cosiddetto «ausiliariato»).
paragrafo 2
Egli fa carico alla Commissione di non aver tenuto conto, per il calcolo della pensione di anzianità del ricorrente e per il calcolo degli anni di servizio ai sensi dell'art. 77, 1o comma, dello Statuto, del periodo di lavoro 1° settembre 1964 - 31 dicembre 1965.
paragrafo 3
II suo mezzo è basato sulla violazione del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (il «regime»), in ispecie degli artt. 2, leu. b), 3, 40, 2° comma, e 52, lett. b), in particolare del principio secondo cui l'effettiva natura giuridica di un contratto deve prevalere sulla qualifica datagli dalle parti, nonché dei principi di equità, di parità di trattamento, di giustizia distributiva e di sana amministrazione.
paragrafo 4
Il ricorrente assume che, anche durante tale periodo detto di ausiliariato, egli ha svolto compiti di carattere permanente definiti di pubblico impiego comunitario, il che implica che i contratti con lui stipulati in questo periodo vanno considerati come contratti di agente temporaneo (cfr. sentenza 1° febbraio 1979, causa 17/78, Deshormes zi Commissione, Race. 1979, pag. 189 e segg.).
paragrafo 5
La Commissione sostiene che con ragione, ai sensi della sentenza Deshormes (sentenza 1° febbraio 1979, causa 17/78, Racc. 1979, pag. 189 e segg.), essa ha ritenuto di non poter prendere in considerazione il periodo 1° settembre 1964 - 31 dicembre 1965 ai fini del calcolo degli anni di servizio ai sensi dell'art. 77, 1° comma, dello Statuto. Nel periodo di cui trattasi, il ricorrente ha infatti esercitato, con contratto d'agente ausiliario, presso la direzione generale «Relazioni esterne», compiti sostanzialmente temporanei, in qualità di collaboratore scientifico incaricato di studi relativi al commercio estero della Comunità (allegati 8 e 9 del controricorso).
paragrafo 6
Nella replica, il ricorrente assume che nel periodo di cui è causa egli è stato assegnato alla direzione generale «Relazioni esterne», nel cui ambito ha esercitato la funzione di collaboratore scientifico, cioè ha effettuato studi relativi al commercio estero della Comunità.
paragrafo 7
Benché, a partire dal 1° gennaio 1966, egli sia stato assegnato alla direzione generale «Mercato interno», tutte le successive proroghe di contratto sanciscono che le condizioni di lavoro e le altre disposizioni stabilite nel contratto iniziale 12 agosto 1964 restano immutate. Fra queste altre disposizioni figura quella relativa alla funzione: collaboratore scientifico. Per il ricorrente, ciò prova che le funzioni esercitate anteriormente al 1° gennaio 1966 sono della stessa natura di quelle esercitate dopo tale data. Orbene, la Commissione ha ammesso che le mansioni svolte dal ricorrente dopo il 1° gennaio 1966 erano compiti di carattere permanente definiti di pubblico impiego comunitario.
paragrafo 8
D'altra parte, le mansioni svolte in questo periodo figuravano nel 1972 fra le attribuzioni di un dipendente di ruolo. Non solo le mansioni svolte dal ricorrente nel periodo di cui trattasi sono passate ad un dipendente di ruolo, ma inoltre venivano sempre esercitate nel 1972 (allegato 74 al ricorso).
paragrafo 9
Nella controreplica, la Commissione sostiene di aver inferito dalla sentenza Deshormes (già menzionata) che occorre prendere in considerazione, nel regime pensionistico delle Comunità, i periodi d'attività prestati in qualità di agente ausiliario nella misura seguente:
punto 1
Prescindendo dalla loro durata, tutti i contratti d'agente ausiliario dei dipendenti che soddisfino precisamente le condizioni poste in risalto dalla Corte nella causa Deshormes, cioè: che esercitavano compiti identici sia nel loro periodo di ausiliariato sia dopo la loro nomina in ruolo o la loro assunzione in qualità di temporanei per un posto permanente e che erano incaricati in realtà di esercitare funzioni corrispondenti ad un posto di carattere permanente vacante nel servizio di assegnazione vanno considerati come contratti di agente temporaneo.
punto 2
Per quanto riguarda i dipendenti che non soddisfino le condizioni di cui al punto 1, ma che abbiano prestato servizio in qualità di ausiliari per un periodo superiore a 12 mesi: la parte del periodo di ausiliariato che supera i 12 mesi e precede immediatamente la nomina in ruolo o l'assunzione in qualità di temporaneo per un posto permanente, durante la quale l'agente ha esercitato compiti identici a quelli svolti dopo la nomina in ruolo o l'assunzione in qualità di temporaneo, va considerata come effettuata in qualità di agente temporaneo in un posto permanente. Orbene, da un esame delle diverse tappe della carriera del ricorrente risulta che solo il contratto d'assunzione stipulato, indi prorogato, per il periodo 1o settembre 1964 - 31 dicembre 1965 nel corso del quale egli aveva esercitato la funzione di collaboratore scientifico presso la direzione generale «Relazioni esterne» poteva giuridicamente definirsi contratto di agente ausiliario. Infatti, i compiti del ricorrente in questo periodo non erano «ben definiti compiti ... inerenti al pubblico impiego, corrispondenti ad un posto compreso nell'organigramma di un'istituzione comunitaria e menzionato nella relativa tabella allegata al bilancio». La Commissione avrebbe voluto soltanto procurarsi momentaneamente un «aiuto esterno» (in tedesco «Aushilfskraft») al fine dello svolgimento di compiti amministrativi aventi carattere transitorio, in particolare di lavori relativi ad un importante studio che doveva essere effettuato dalla direzione generale «Relazioni esterne». Dagli atti prodotti dalla convenuta risulta che dal 1° settembre 1964 al 31 marzo 1966 e, comunque, sino al 31 dicembre 1965, data della modifica delle sue funzioni, il ricorrente ha effettivamente esercitato compiti di natura amministrativa che rientrano fra quelli che possono essere svolti da un ausiliario. La Commissione asserisce che, mancando atti che provino in maniera sufficientemente precisa la natura esatta dei compiti svolti dal ricorrente presso la direzione generale «Mercato interno» successivamente a tale data e sino alla scadenza del suo contratto di ausiliario, il 31 decembre 1968, essa ha presunto che tali compiti corrispondessero a mansioni di carattere permanente di pubblico impiego comunitario e, applicando in senso lato i principi ricavati dalla sentenza Deshormes, ha esteso questa presunzione all'intero periodo di attività prestato dall'interessato presso la direzione generale «Mercato interno». Essa ritiene che logicamente non avrebbe potuto andar ancora oltre.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le proprie difese orali all'udienza del 2 luglio 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 ottobre 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 28 marzo 1980 il sig. Bernand Fournier, dipendente della Commissione, ha proposto a questa Corte un ricorso diretto ad ottenere la condanna di detta istituzione, in primo luogo, a versargli la somma di BFR 18560000 come risarcimento dei danni provocati dal comportamento illecito della Commissione nei suoi confronti e, in secondo luogo, a tener conto, nel calcolo della pensione d'anzianità ai sensi dell'art. 77 dello Statuto del personale (in prosieguo: lo Statuto), dei periodi di lavoro durante i quali il ricorrente era agente ausiliario, ossia dal 1o settembre 1964 al 31 dicembre 1968 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 1972.
punto 2
Il ricorrente, entrato in servizio presso la Commissione il 1o settembre 1964, come ausiliario, veniva nominato in ruolo nel 1974, con effetto dal Io aprile dello stesso anno. Prima della sua nomina come dipendente in prova, col grado A 6, intervenuta il 19 luglio 1973, la sua situazione amministrativa costituiva oggetto di 25 contratti successivi, di cui taluni erano proroghe di contratti anteriori. Egli così lavorava come agente ausiliario di categoria A, presso la direzione generale «Relazioni esterne» dal 1° settembre 1964 al 31 dicembre 1965, e presso la direzione generale «Mercato interno» dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1968; come agente temporaneo, di categoria B, presso la direzione generale «Affari economici e finanziari» dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1971; come ausiliario, di categoria A, presso la direzione generale «Aiuto allo sviluppo» dal 1o gennaio 1972 al 31 dicembre dello stesso anno; e come agente temporaneo, col grado A 6, presso la direzione generale «Sviluppo e cooperazione» dal 1° gennaio 1973 sino alla sua nomina come dipendente in prova.
punto 3
È questa carriera, e le circostanze che l'hanno accompagnata, che hanno dato luogo al presente ricorso, i ciu due capi pongono problemi diversi. E opportuno prendere dapprima in esame quello relativo alle spettanze di pensione del ricorrente.

SENTENZA › In diritto › Sulle spettanze di pensione

punto 4
Nella domanda che egli ha presentato a norma dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, e nel reclamo da lui diretto contro la reiezione di tale domanda, il ricorrente ha assunto che la situazione di precarietà in cui la Commissione lo ha lasciato per il lungo periodo di lavoro con la qualifica di ausiliario era illegittima. I suoi periodi di lavoro come agente ausiliario dovevano quindi essere considerati come compiuti in qualità di agente temporaneo ed essere inclusi nel calcolo della pernsione d'anzianità e nel calcolo degli anni di servizio ai sensi dell'art. 77, 1° comma, dello Statuto.
punto 5
A tal fine, il ricorrente si è basato sulla sentenza della Corte 1° febbraio 1979 (causa 17/78, Deshormes, Race. 1979, pag. 189), secondo la quale il regime vigente per gli agenti ausiliari, la cui finalità consiste nel far svolgere compiti precari — per natura o causa della mancanza di un titolare — a personale avventizio, non può essere applicato abusivamente, allo scopo di affidare, per lunghi periodi, compiti permanenti a detto personale, che verrebbe costì impiegato in modo anormale e sottoposto a prolungate condizioni di incertezza.
punto 6
Nella risposta al reclamo del ricorrente, intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto, e dopo la proposizione del presente ricorso, la Commissione ha ammesso che le funzioni esercitate dal ricorrente durante i periodi 1° gennaio 1966 - 31 dicembre 1968 e 1° gennaio - 31 dicembre 1972 non corrispondevano a compiti precari ai sensi della suddetta sentenza. Per questo motivo, essa ha deciso di tener conto di tali periodi nel calcolo della pensione del ricórrente.
punto 7
Stando così le cose, il ricorrente ha limitato nella replica, l'oggetto della domanda al periodo 1° settembre 1964 - 31 dicembre 1965. È quindi opportuno accertare qual è stata la natura dei compiti affidati al ricorrente nel corso di tale periodo.
punto 8
Secondo la Commissione, il ricórrente ha svolto, durante tale periodo, presso la direzione generale «Relazioni esterne», compiti sostanzialmente temporanei come collaboratore scientifico incaricato di studi relativi al commercio estero della Comunità. Il ricorrente sostiene cionondimeno che le mansioni da lui svolte in tale periodo non sono affatto diverse da quelle che gli sono state affidate dopo il 1o gennaio 1966; prima e dopo tale data, si è trattato di lavori di studio di cui è cambiato solo l'oggetto.
punto 9
In proposito occorre ricordare che, nella sentenza 1o febbraio 1979, già menzionata, si è ritenuto che il criterio per distinguere l'agente ausiliario dall'agente temporaneo risiede nel fatto che l'agente temporaneo occupa un posto permanente compreso nella tabella degli organici, mentre l'agente ausiliario, salvo il caso dell'interim, esercita un'attività amministrativa senza essere assegnato ad un posto compreso nella tabella degli organici, e che la caratteristica di questo contratto è quindi la sua precarietà quanto alla durata, visto che può essere usato soltanto per assicurare una sostituzione momentanea o per consentire lo svolgimento di compiti amministrativi di carattere provvisorio o urgente ovvero non esattamente definiti.
punto 10
Nella fattispecie, il ricorrente non ha potuto dimostrare che i compiti da lui svolti fra il 1o settembre 1964 e il 31 dicembre 1965 corrispondessero ad un posto compreso nella tabella degli organici. La Commissione, viceversa, ha prodotto più lettere e note inviate al ricorrente dal direttore generale delle relazioni esterne nel corso di tale periodo e nelle quali si parla del carattere sostanzialmente temporaneo dei lavori di cui il ricorrente era stato incaricato.
punto 11
Ne risulta che questo capo del ricorso va respinto.

SENTENZA › In diritto › Sul risarcimento dei danni

punto 12
II ricorrente sostiene che vari comportamenti illegittimi ed illeciti della Commissione, che si estendono su tutto il periodo che va dal suo primo contratto d'assunzione sino ad oggi, gli hanno causato danni rilevanti. Questi danni consistono fra l'altro nel deterioramento del suo stato di salute, nel danno morale per il deterioramento della salute di sua moglie e dei suoi tre figli, nel danno morale risultante dalla mancanza di una vita professionale normale, nella perdita di retribuzione risultante dal mancato avanzamento nella carriera, nella sua nomina in ruolo col grado A 6 anziché A 4 e nel danno morale per essere stato assegnato a compiti subalterni.
punto 13
Nel controricorso, la Commissione ha contestato la ricevibilità del ricorso. Essa ha sostenuto che il ricorrente non può ottenere, grazie ad un'azione di danni, l'equivalente di quanto gli è stato negato con una decisione contro cui un'azione di annullamento è stata ritenuta irricevibile (sentenza 13 maggio 1970, causa 18/69, Fournier, Racc. 1970, pag. 249) o da decisioni che non sono state tempestivamente impugnate.
punto 14
Dato che la discussione fra le parti si è in seguito limitata al problema della ricevibilità di questo capo del ricorso, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di prendere dapprima in esame questo problema senza statuire sul merito.
punto 15
A tal fine, si devono prendere in esame i modi di agire e le omissioni della Commissione richiamati nell'atto introduttivo e che, secondo il ricorrente, costituirebbero un comportamento illegittimo ed illecito di detta istituzione.
punto 16
L'atto introduttivo rileva le seguenti circostanze: a) la Commissione avrebbe mantenuto il ricorrente in una situazione amministrativa che fu «un record di durata nella precarietà e nell'instabilità»; b) il ricorrente avrebbe dovuto subire «tribolazioni» quanto al suo inquadramento, nonché «retrocessioni»; e) egli sarebbe stato nominato in ruolo «con un grado di principiante», vale a dire col grado A 6, inferiore a quello cui avrebbe avuto diritto; d) la Commissione avrebbe fatto «un uso ... abusivo del regime d'ausilia-riato» durante un lungo periodo; e) il ricorrente sarebbe stato vittima di «vessazioni» e di «atti d'intimidazione» da parte della Commissione, che, inoltre, gli avrebbe affidato solo compiti subalterni; f) la Commissione non avrebbe tenuto conto degli avvertimenti relativi allo stato di salute del ricorrente e dei membri della sua famiglia, che le sarebbero stati rivolti da più medici.
punto 17
Da una disamina di questa enumerazione risulta che i fatti rilevati sub f) non costituiscono una base autonoma del ricorso, ma possono solo esser presi in considerazione in relazione con gli altri capi del ricorso stesso. Quanto ai fatti rilevati sub b), e) e d), essi mirano a provare l'illegittimità di più decisioni individuali che la Commissione ha adottato nei confronti del ricorrente. L'azione si fonda, di conseguenza, sulla pretesa illegittimità di tali decisioni e non si può quindi distinguere dal ricorso di annullamento. Orbene, è opportuno ricordare che un dipendente che non ha tempestivamente impugnato una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina nei suoi confronti non può fondarsi sull'asserita illegittimità di tali decisioni nell'ambito di un'azione di responsabilità.
punto 18
Gli stessi argomenti non sono, tuttavia, validi per quanto riguarda le censure mosse sub a) e sub e). Le vessazioni menzionate sub e) possono consistere in semplici circostanze di fatto senza alcuna relazione con le decisioni assertivamente illegittime; la prosecuzione della fase scritta per quanto riguarda il merito fornirà l'occasione al ricorrente di precisare le sue asserzioni in proposito. Nemmeno il mantenimento del ricorrente in una situazione di incertezza per oltre dieci anni, censura mossa sub a), si confonde necessariamente con le censure relative all'illegittimità delle decisioni individuali adottate nei confronti del ricorrente. Non si potrebbe, infatti, escludere a priori che l'uso abusivo dei contratti di agente ausiliario abbia dato luogo ad altri danni diversi da quelli concernenti le spettanze di pensione sulle quali si è statuito con la presente sentenza. Anche su questo punto il ricorrente dovrebbe aver l'occasione di specificare le sue censure nelle ulteriori fasi del procedimento di merito.
punto 19
Dalle premesse di cui sopra risulta che la domanda di risarcimento va dichiarata irricevibile, se ed in quanto si basi sull'asserita illegittimità delle decisioni adottate dalla Commissione nei confronti del ricorrente, per quanto riguarda sia la nomina in ruolo e l'inquadramento in un dato grado o in un dato scatto, sia l'assunzione del ricorrente come ausiliario o temporaneo, ma che essa è ricevibile per il resto, alle condizioni sopra indicate.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 20
Le spese vanno riservate sino alla pronunzia che sarà emessa in esito alle ulteriori fasi del procedimento.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1° Il ricorso è respinto nella parte in cui riguarda la presa in considerazione, ai fini del calcolo degli anni di servizio pensionabili, ai sensi dell'art. 77 dello Statuto del personale, dei periodi di servizio del ricorrente dal 1o settembre 1964 al 31 dicembre 1965. 2° Il ricorso è irricevibile nella parte in cui tende al risarcimento dei danni causati da decisioni assertivamente illegittime che la Commissione ha adottato nei confronti del ricorrente. 3° Il ricorso è ricevibile per il resto. 4° Le spese sono riservate.

Firme

Bosco O'Keeffe Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 19 novembre 1981. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Prima Sezione G. Bosco

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