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Sez. 3, Sentenza n. 627 del 03/03/1972 (Rv. 356676 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - ACCETTAZIONE - PAGAMENTO DI AUMENTI EXTRALEGALI - ACCORDO DEROGATIVO DELLE NORME VINCOLISTICHE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356676-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - EXTRALEGALI - ACCETTAZIONE - PAGAMENTO DI AUMENTI EXTRALEGALI - ACCORDO DEROGATIVO DELLE NORME VINCOLISTICHE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Il pagamento di canoni superiori al dovuto non rivela la formazione di un atto derogativo alle norme vincolistiche, occorrendo, affinche possa considerarsi posto in essere un tale atto, se non la prova dell' espresso consenso delle parti sulla deroga alle norme limitative dell' aumento del canone, quella di fatti concludenti, dai quali risulti la esistenza di un tacito analogo consenso su questo punto. (Conf 657'71, mass n 350383; 839'69, mass n 339179).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)