Sez. 3, Sentenza n. 657 del 09/03/1971 (Rv. 350383 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - ACCETTAZIONE - PAGAMENTO DI AUMENTI IN MISURA EXTRALEGALE - PRESUNZIONE DI ACCORDO DEROGATIVO DELLE NORME VINCOLISTICHE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - ACCETTAZIONE - PAGAMENTO DI AUMENTI IN MISURA EXTRALEGALE - PRESUNZIONE DI ACCORDO DEROGATIVO DELLE NORME VINCOLISTICHE - ESCLUSIONE.*
Il pagamento da parte del conduttore, di aumenti del canone locatizio in misura superiore a quella dovuta, pretesa dal locatore, non rivela di per se solo la formazione di un atto derogativo delle norme vincolistiche, valido ai sensi dell'art 5 della legge 21 dicembre 1960 n 1521, occorrendo affinche possa considerarsi posto in essere tale patto, se non l'espresso consenso delle parti di derogare alle Disposizioni del blocco 'quoad pretium', almeno un tacito analogo consenso manifestato da fatti concludenti. (Conf 839'69, mass n 339179).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)