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Sez. 3, Sentenza n. 839 del 15/03/1969 (Rv. 339179 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - EXTRALEGALI - PAGAMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - CONFIGURABILITA DI UN VALIDO PATTO DEROGATIVO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339179-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - EXTRALEGALI - PAGAMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - CONFIGURABILITA DI UN VALIDO PATTO DEROGATIVO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il pagamento da parte del conduttore di aumenti del canone locatizio in misura superiore a quella dovuta, pretesa dal locatore, non rivela, di per se solo, la formazione di un patto derogativo delle norme vincolistiche, valido à sensi dell'art.5 della legge 21 dicembre 1960 n.1521, occorrendo, affinche sia posto in essere tale patto, se non l'espresso consenso delle parti di derogare alle Disposizioni del blocco quoad pretium, almeno un loro tacito analogo consenso, manifestato da fatti concludenti. (Conf. 1018-65).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)