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Sez. L, Sentenza n. 2351 del 31/03/1983 (Rv. 427205 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - INADEGUATA O ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RISOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE E CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427205-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - INADEGUATA O ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RISOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE E CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Il difetto di motivazione della sentenza può formare oggetto di ricorso per Cassazione solo per quanto attiene all'accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione e non anche per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, rispetto alle quali il Sindacato di legittimità si esaurisce nel controllo della conformità al diritto della decisione impugnata. Pertanto, se la questione giuridica è stata esattamente risolta, la sentenza - anche se inadeguatamente ed erroneamente motivata - non può essere cassata, dovendo la Corte suprema, nell'Esercizio del potere integrativo e correttivo della motivazione attribuitole dall'art. 384, secondo comma cod. proc. civ., limitarsi ed integrare e a correggere la motivazione difettosa o erronea, mentre, solo se la soluzione adottata risulta giuridicamente inesatta, la sentenza impugnata deve essere cassata per violazione o falsa applicazione di norme giuridiche. (Conf 1331/81, mass n 411935; (Conf 1391/81, mass n 419199).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)