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Sez. L, Sentenza n. 1760 del 14/03/1986 (Rv. 445073 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUZIONE IN ORDINE ALL'INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI NORME DI DIVIETO ED ALLA SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445073-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUZIONE IN ORDINE ALL'INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI NORME DI DIVIETO ED ALLA SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*

Il difetto di motivazione della sentenza può formare oggetto di ricorso per Cassazione solo per quanto attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, e non anche per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, in relazione alle quali il Sindacato di legittimità si esaurisce nel controllo della conformità a diritto della pronuncia impugnata. Infatti, se tale pronuncia è giuridicamente esatta, l'erronea o carente motivazione in diritto è modificata o integrata dalla Corte di Cassazione in applicazione dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., mentre, se è inesatta, essa deve essere cassata per violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, indipendentemente dalla motivazione che della decisione errata abbia dato il giudice del merito. (Conf 2351/83, mass n 427205; (Conf 3268/82, mass n 421226; (Conf 1331/81, mass n 411935; (Conf 366/77, mass n 383907).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)