Sez. L, Sentenza n. 1331 del 09/03/1981 (Rv. 411935 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - ESATTA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE GIURIDICA - ERRONEA O INADEGUATA MOTIVAZIONE - MERA CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - ESATTA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE GIURIDICA - ERRONEA O INADEGUATA MOTIVAZIONE - MERA CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE.*
Il difetto di motivazione della sentenza puo formare oggetto di ricorso per Cassazione solo per quanto attiene all'accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione e non anche per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, rispetto alle quali il Sindacato di legittimita si esaurisce nel controllo della conformita al diritto della decisione impugnata. Pertanto, se la questione giuridica e stata esattamente risolta, la sentenza - anche se inadeguatamente ed erroneamente motivata - non puo essere cassata, dovendo la Corte suprema, nell'Esercizio del potere integrativo e correttivo della motivazione attribuitole dall'art 384, secondo comma, cod proc civ, limitarsi ad integrare o a correggere la motivazione difettosa o erronea, mentre solo se la soluzione adottata risulta giuridicamente inesatta, la sentenza impugnata deve essere cassata per violazione o falsa applicazione di norme giuridiche. (Conf 366/77, mass n 383907).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)