Sez. 3, Sentenza n. 2352 del 02/02/1995 Ud. (dep. 09/03/1995) Rv. 201965 - 01
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Contestazioni - Dichiarazioni precedentemente rese | Art. 500, comma 2 bis cod. proc. pen. - Teste che rifiuti o ometta di rispondere su circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni - Possibilità per le parti di procedere alla contestazione - Ragione - Facoltà attribuita al teste di servirsi di documenti da lui redatti - Irrilevanza.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Contestazioni - Dichiarazioni precedentemente rese
Il comma due bis dell'art. 500, cod. proc. pen., dispone che "le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni", giacché, qualora il teste, in sede di escussione dibattimentale, affermi di non ricordare, si tratta sempre di una totale o parziale mancanza di risposta e di una divergenza rispetto alle risultanze delle indagini preliminari. Non influisce sull'analisi ermeneutica su effettuata la facoltà, attribuita al teste su autorizzazione del giudice e maggiormente estesa per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (artt. 499 comma quinto e 514 comma secondo cod. proc. pen.) di servirsi di documenti da loro redatti e di atti di investigazione svolta giacché la stessa non riguarda le contestazioni nell'esame testimoniale, bensì le modalità di svolgimento del medesimo, comporta una mera facoltà in capo al teste e non l'esercizio di una strategia processuale da parte del pubblico ministero, e non contraddice l'equiparazione operata tra amnesia e omessa risposta alle domande, costituendo soltanto ulteriori strumenti per la ricerca della verità", fine primario ed ineludibile del processo penale".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 499 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 bis com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 bis com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 514 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)