Sez. 4, Sentenza n. 26387 del 07/05/2009 Ud. (dep. 25/06/2009) Rv. 244401 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Consultazione, da parte del teste, di documenti da lui redatti in aiuto della memoria - Differenziazione tra "aiuto parziale" e "aiuto totale" - Esclusione - Specificità della previsione rispetto a quella della "contestazione" di cui all'art. 500 cod. proc. pen. - Fattispecie in tema di consultazione di querela.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 499, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui "il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti", non può operarsi alcuna differenziazione tra il concetto di "aiuto totale" e quello di "aiuto parziale" nel ricordo di un fatto, atteso che la specificità della previsione rispetto a quella della "contestazione" di cui all'art. 500 cod. proc. pen. non è nella "parzialità dell'aiuto", ma nelle modalità del medesimo, nel senso che l'aiuto, a norma del cit. art. 499, viene dato al teste mostrandogli un documento da lui redatto, mentre la "contestazione" avviene mediante il ricordo al teste di dichiarazioni da lui precedentemente rese e sulle quali egli abbia già deposto. (Fattispecie in tema di consultazione da parte del teste della querela da lui redatta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)