Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233092 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE | Esame del testimone - Esame delle parti private - Dichiarazioni rese in precedenza - Contestazioni in corso di esame - Contenuto della deposizione di esame - Mero "non ricordo" - Ammissibilità.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE
Nel corso dell'esame dibattimentale del testimone e delle parti private può procedersi alla contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza tutte le volte in cui vi sia difformità con la dichiarazione dibattimentale, sia che con questa il soggetto sottoposto ad esame manifesti una conoscenza diversa, sia che riveli di non ricordare le vicende o i fatti su cui ha riferito in precedenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)