Sez. 3, Sentenza n. 7438 del 01/06/2001 (Rv. 547172 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Clausole vantaggiose per il locatore - Nullità - Condizione - Previsione della modifica dei patti in senso più favorevole al locatore nei limiti del canone massimo previsto dalla legge - Liceità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE
In tema di locazioni ad uso abitativo, soggetta alla normativa n. 392/78 il canone determinato ai sensi degli artt. da 12 a 25, e quindi determinato anche in base ad aggiornamenti ed adeguamenti eventualmente applicabili rispettivamente ex artt. 24 e 25, costituisce un limite massimo che non può essere superato ex art. 79 legge cit. per effetto delle clausole contrattuali, ma se tale superamento non si verifica, l'autonomia privata dei contraenti in materia rimane del tutto libera e priva di vincoli ed, in particolare, deve ritenersi lecito l'accordo tra le parti in tema di fissazione della pigione iniziale ovvero di aggiornamento, anche se superiore al 75 per cento, o di adeguamento della medesima.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 24 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 25 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)