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Sez. 3, Sentenza n. 7317 del 05/07/1993 (Rv. 483005 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Patti contrari alla legge | Clausole vantaggiose per il locatore - Nullità - Condizione - Previsione della modifica dei patti in senso più favorevole al locatore per successiva modifica della legge - Liceità - Fattispecie relativa a clausola di aggiornamento del canone da determinare annualmente ex art. 32 legge n. 392 del 1978 come modificato dall'art. 1, 9 "sexies" legge n. 118 del 1985 anziché con la periodicità prevista dal testo originario di detto art..
Stato
decisa il 1993-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483005-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Patti contrari alla legge

Per il disposto dell'art. 79 legge 27 luglio 1978 n. 392 non è sufficiente per la nullità di una clausola del contratto di locazione, che essa attribuisca un qualche vantaggio al locatore, ma è necessario che gli attribuisca un vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge medesima. Tale contrasto non è rilevabile in una clausola che preveda la modifica di patti in senso più favorevole al locatore, qualora ciò sia possibile in base ad una successiva modifica della legge, perché da un lato essa non comporta un vantaggio attuale che si ponga in contrasto con le norme di legge e, dall'altro, condiziona l'eventuale futuro vantaggio all'emanazione di una disposizione di legge che lo consenta (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto legittima la pretesa del locatore, il quale avvalendosi della clausola surriportata, aveva chiesto che l'aggiornamento del canone di locazione di un immobile adibito ad uso non abitativo, avvenisse annualmente ai sensi dell'art. 32 della legge sull'equo canone come modificato dall'art. 1, 9 "sexies" legge 5 aprile 1985 n. 118, anziché con la periodicità prevista dal testo originario dell'art. 32 cit., in vigore alla data della stipulazione del contratto).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 9 sexies, Legge 25/04/1985 num. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)