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Sez. L, Sentenza n. 6569 del 03/12/1988 (Rv. 460881 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE ECCEDENTE L'ORARIO CONCORDATO IN MISURA INFERIORE AL MASSIMO LEGALE DI OTTO ORE GIORNALIERE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTO - CARATTERE STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA BASE DI CALCOLO DELLE COSIDDETTE COMPETENZE INDIRETTE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460881-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE ECCEDENTE L'ORARIO CONCORDATO IN MISURA INFERIORE AL MASSIMO LEGALE DI OTTO ORE GIORNALIERE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTO - CARATTERE STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA BASE DI CALCOLO DELLE COSIDDETTE COMPETENZE INDIRETTE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

La prestazione lavorativa eccedente l'orario concordato in misura inferiore a quello massimo legale di otto ore giornaliere e fino al raggiungimento di questo, va qualificata straordinaria e retribuita a norma dell'art. 2108 cod. civ., senza che il carattere continuativo ed obbligatorio della prestazione anzidetta sia sufficiente a trasformare in ordinaria la prestazione e la relativa retribuzione, la quale, pertanto, non può essere computata nella base per il calcolo delle spettanze per ferie, mensilità aggiuntive, riposi e festività, (nella specie, spettanti al personale autoferrotranviario) a meno che non venga provata l'esistenza di un accordo tra le parti, avente ad oggetto il prolungamento dell'orario normale contrattuale fino al limite di quello normale legale. (V 1662/87, mass n 451056; (V 831/87, mass n 450512; (V 4715/86, mass n 447423).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)