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Sez. L, Sentenza n. 4715 del 23/07/1986 (Rv. 447423 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ORARIO NORMALE - DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447423-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ORARIO NORMALE - DETERMINAZIONE.*

L'orario normale di lavoro è quello stabilito dalle parti nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1 R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 e pertanto per poter trasformare la prestazione straordinaria del lavoratore in quella ordinaria, con conseguente incremento di ciò che deve intendersi per retribuzione normale, quale base di calcolo dei cosiddetti istituti indiretti (mensilità aggiuntive, retribuzione per ferie, riposi, festività), occorre una specifica modificazione contrattuale dell'accordo in precedenza stabilito tra le parti nel senso di prolungare l'orario di lavoro fino a comprendere anche le ore che, secondo la convenzione anteriore, erano eccedenti o supplementari; non è invece sufficiente a provare un tale accordo modificativo la mera circostanza che il lavoro straordinario abbia carattere continuativo ed obbligatorio. (V 1069/84, mass n 433228).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)