Sez. 2, Sentenza n. 2724 del 11/09/1972 (Rv. 360388 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FACOLTA DI RISCATTO - NATURA - FUNZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FACOLTA DI RISCATTO - NATURA - FUNZIONE.*
Secondo il sistema accolto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590 per lo sviluppo della proprieta coltivatrice, modificato in parte dall'art 8 della legge 14 agosto 1971 n 817, la facolta di riscatto attribuita al titolare del diritto di prelazione - per la ipotesi che il proprietario del fondo non gli abbia notificato la proposta di alienazione (da intendersi nel suo significato di progetto di compravendita, completo nei suoi estremi, in rapporto ai particolari effetti giuridici derivanti da tale atto), ovvero, pur avendovi provveduto, abbia indicato un prezzo superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, in guisa da non consentire l'eventuale Esercizio della prelazione - costituisce un diritto complementare del diritto di prelazione, che tende sostanzialmente a rendere opponibili, nelle ipotesi considerate, nei confronti del terzo acquirente, e dei suoi eventuali aventi causa, gli effetti che sarebbero derivati dall'Esercizio della prelazione. (V 3722'71, mass n 355507).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)