diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3722 del 21/12/1971 (Rv. 355507 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - PRELAZIONE E RISCATTO A FAVORE DELL'AFFITTUARIO, DEL MEZZADRO E DEL COLONO - PROPOSTA DI ALIENAZIONE DEL PROPRIETARIO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - NOTIFICAZIONE - FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIALI - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355507-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - PRELAZIONE E RISCATTO A FAVORE DELL'AFFITTUARIO, DEL MEZZADRO E DEL COLONO - PROPOSTA DI ALIENAZIONE DEL PROPRIETARIO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - NOTIFICAZIONE - FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIALI - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*

L'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, sul diritto di prelazione e di riscatto a favore dell'affittuario coltivatore diretto, del mezzadro e del colono, - secondo cui il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione indicandone il prezzo - usa il termine 'propostà nel suo significato tecnico di progetto di alienazione completo nei suoi estremi, ai sensi degli artt 1326 segg cod civ, onde - dovendosi poi la proposta del proprietario integrare con l'accettazione dell'avente diritto alla prelazione ai fini di una vendita immobiliare, preliminare o definitiva - occorre che la proposta stessa sia redatta per iscritto, pur non essendo la sua notificazione, al pari di ogni dichiarazione recettizia stragiudiziale, vincolata alla Forma pubblica richiesta per gli Atti giudiziali. (V 2039'70, mass n 348128).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)