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Sez. U, Sentenza n. 10495 del 26/11/1996 (Rv. 500813 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Sinistri verificatisi anteriormente alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione - Soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria - Fondo di garanzia - Conseguenze - Adempimento del giudicato di condanna e legittimazione passiva nelle eventuali azioni esecutive - Fondo di garanzia - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500813-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di danni derivanti dalla circolazione di veicoli coperti da assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della legge n. 990 del 1969, con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima della pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta dell'impresa presso la quale il veicolo era assicurato, a norma dell'art. 4 D.L. n. 578 del 1978 (conv. nella legge n. 738 del 1978), soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria è direttamente il Fondo di garanzia per le vittime della strada (costituente gestione autonoma dell'Istituto nazionale delle assicurazioni), non già l'impresa "cessionaria" del portafoglio di quella posta in liquidazione, che assume, invece, la posizione di rappresentante sostanziale e processuale, per legge, del Fondo medesimo; con la conseguenza che, nell'indicata ipotesi, solo il "Fondo" - e non l'impresa cessionaria - è tenuto ad adempiere il giudicato di condanna ed è passivamente legittimato rispetto all'eventuale azione esecutiva.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)