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Sez. 2, Sentenza n. 1042 del 03/02/1998 (Rv. 512145 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - LIMITI DELL'INDAGINE POSSESSORIA - FECI, SED IURE FECI - IN GENERE | Eccezioni sollevate dal convenuto al fine di accertare il suo diritto sul bene - Inammissibilità - Parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 705 cod. proc. civ. - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1998-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512145-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - LIMITI DELL'INDAGINE POSSESSORIA - FECI, SED IURE FECI - IN GENERE

Nelle azioni possessorie, l'eccezione "feci sed iure feci" del convenuto che deduce di essere compossessore della cosa, rende necessario l'esame del titolo per stabilire sia pure "ad colorandam possessionem", l'esistenza e l'estensione del diritto che si allega. Pertanto, tale eccezione deve ritenersi ammissibile se il convenuto tenda a dimostrare di aver agito nell'ambito della sua relazione di fatto, esclusiva o comune, con il bene, mentre deve ritenersi inammissibile se il convenuto mira a fare accertare il suo diritto sul ben medesimo, non potendo essere desunta in sede possessoria la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale, occorrendo, invece, dimostrare l'esercizio di fatto del vantato possesso indipendentemente dal titolo e ciò anche dopo la parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 705 cod. proc. civ., in quanto il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni solo quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, e sempre che l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto e della domanda possessoria e non implichi, quindi, deroghe alle regole generali sulla competenza. (Vedi Corte Cost. 25/92).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)