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Sez. 2, Sentenza n. 12579 del 06/12/1995 (Rv. 494972 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE | Illegittimità costituzionale dell'art. 705 cod. proc. civ. nei limiti di cui alla sentenza n. 25 del 1992 della Corte Costituzionale - Effetti - Convenuto in giudizio possessorio - Irregolarità del danno a lui derivato dall'esecuzione della decisione della controversia possessoria - Opponibilità da parte del convenuto delle sue ragioni petitorie - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494972-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992 - che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 705 cod. proc. civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed all'esecuzione della relativa decisione, anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto un pregiudizio irreparabile - il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dall'esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, purché l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria e non implichi, quindi, deroga delle ordinarie regole sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 705, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)