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Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010 (Rv. 614598 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Avviso di accertamento - Notificazione diretta, da parte dell'ufficio finanziario, a mezzo del servizio postale - Modalità di cui all'art. 20 della legge n. 890 del 1982 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614598-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

A partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva ritenuto valida la notifica dell'invìto al contraddittorio endoprocedimentale ai fini dell'accertamento con adesione ex art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, effettuata con raccomandata, non ritirata presso l'ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito l'invio della raccomandata informativa previsto dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Legge 15/05/1998 num. 146 art. 20, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)