Sez. 5, Sentenza n. 15284 del 10/06/2008 (Rv. 603587 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Avviso di accertamento - Notificazione diretta a mezzo del servizio postale - Ammissibilità - A decorrere dal 15 maggio 1998 - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
A partire dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della legge 8 maggio 1998, n. 146), all'amministrazione finanziaria è concesso di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente, avvalendosi del servizio postale. È, pertanto, viziata da "error in iudicando" la sentenza di merito la quale abbia ritenuto nulla la notificazione di un avviso di accertamento compiuta dopo la suddetta data dall'amministrazione finanziaria senza avvalersi del messo comunale.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14 CORTE COST., Legge 15/05/1998 num. 146 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)