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Sez. L, Sentenza n. 5028 del 11/03/2004 (Rv. 571022 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Dipendenti trasferiti agli enti locali già optanti per il trattamento C.P.D.E.L. - Legge n. 482 del 1988 - Restituzione al personale delle somme eccedenti l'importo teorico della indennità di anzianità - Estensione all'indennità di buonuscita - Esclusione - Fondamento - Somme versate per l'indennità di buonuscita al personale optante dal Ministero del tesoro all'INADEL e da questo restituite al primo - Domanda del dipendente di restituzione dell'eccedenza - Legittimazione passiva dell'INADEL (poi I.N.P.D.A.P.) - Esclusione - Legittimazione passiva del Ministero del tesoro (oggi, dell'economia e delle finanze) - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571022-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE

Poiché i dipendenti dell'ONMI già in servizio al 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera, i quali abbiano optato, ai sensi della legge n. 698 del 1975, per l'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, hanno diritto in relazione al periodo di servizio presso l'ONMI alla sola indennità di anzianità e non anche all'indennità di buonuscita, la norma di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la quale impone all'I.N.A.D.E.L. di restituire al dipendente le somme che risultino eccedenti rispetto al calcolo teorico dell'importo necessario al pagamento dell'indennità premio di servizio, non comporta, nell'ipotesi della menzionata opzione, il medesimo obbligo con riguardo alle somme relative all'indennità di buonuscita. Ne consegue che, qualora l'I.N.A.D.E.L. abbia restituito al Ministero del tesoro le somme da questo ricevute per il pagamento della detta indennità anche per i lavoratori optanti nel senso sopraindicato (in relazione a precedente più favorevole interpretazione), il suddetto istituto (ed ora per esso l'I.N.P.D.A.P.) non è passivamente legittimato rispetto alla domanda del dipendente di restituzione dell'eccedenza, ai sensi del menzionato articolo 6 della legge n. 482 del 1988, atteso il mancato possesso di tale somma e la legittimità della restituzione della stessa al Ministero del tesoro (oggi, dell'economia e delle finanze), al quale spetta la legittimazione passiva rispetto a tale domanda.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 482 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)