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Sez. 3, Sentenza n. 1494 del 18/05/1971 (Rv. 351830 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - TRATTATIVE E RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - RESPONSABILITA PER CONOSCENZA DELLE CAUSE D'INVALIDITA - FONDAMENTO - PRESUPPOSTI - DIFFERENZE RISPETTO ALLA GARANZIA PER EVIZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351830-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - TRATTATIVE E RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - RESPONSABILITA PER CONOSCENZA DELLE CAUSE D'INVALIDITA - FONDAMENTO - PRESUPPOSTI - DIFFERENZE RISPETTO ALLA GARANZIA PER EVIZIONE.*

La responsabilita per culpa in contrahendo o in contractando, sancita in via generale nell'art 1337 cod civ, nel cui ambito rientra la particolare previsione di cui al successivo art 1338, trova fondamento nel comportamento illecito tenuto da uno dei contraenti, in violazione dell'Obbligo di operare in buona fede nella fase di svolgimento delle trattative e di formazione del contratto e presuppone, quindi, che il contratto non sia concluso, o comunque non validamente concluso. Al contrario la garanzia per evizione, prevista in via generale nell'art 1197 cod civ e piu particolarmente per la vendita negli artt 1483 e 1484 cod civ presuppone invece un contratto validamente concluso o la cui causa di invalidita sia stata successivamente sanata e sia quindi, produttivo dei suoi effetti giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)